Il Condominio, Titolare del Trattamento dei Dati Personali, deve adoperarsi per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La Legge 220/2012 “Riforma del Condominio” prevede che i condomini debbano fornire all’Amministratore i Dati Personali necessari per lo svolgimento delle attività di gestione e di amministrazione delle parti comuni; dunque, per il trattamento dei suddetti dati, non serve il consenso dei condomini. Il consenso è invece necessario per il trattamento di dati quali indirizzi e-mail, numeri telefonici non presenti in pubblici registri ed ovviamente per tutti i dati particolari.
L’Amministratore, Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali, ha l’obbligo di mettere a conoscenza i condomini sulle modalità di Trattamento dei Dati Personali
degli stessi.
DAL “VADEMECUM DEL GARANTE”
L’Assemblea
In determinati casi possono partecipare anche soggetti diversi dai condomini (tecnici o consulenti)
e trattare solo lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è stata richiesta la consulenza.
La Bacheca condominiale
Le bacheche condominiali sono utilizzabili solo per avvisi di carattere generale. Non possono essere affisse comunicazioni relative a ritardi di pagamento o morosità.
Videosorveglianza
L’Assemblea può deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.
Il Condominio Digitale
L’Assemblea può richiedere all’Amministratore l’attivazione di un sito internet accessibile ai soli condomini per consultare, in formato digitale, i documenti (dati contabili e verbali approvati).
Diritto di accesso ai propri dati
Presentando domanda all’Amministratore, il condomino, ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia.